Sez. 1, Ordinanza n. 1715 del 25/01/2008 (Rv. 601444 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Rinvii d'udienza richiesti da una parte o non opposti - Computabilità ai fini del superamento dei termini di durata ragionevole del processo - Distinzione tra tempi addebitabili allo Stato e tempi addebitabili a strategia dilatoria della parte - Necessità - Frequenza e ragioni delle istanze di differimento - Valutazione ai fini della misura dell'indennizzo - Rilevanza.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai fini dell'accertamento della durata ragionevole del processo, a fronte di una cospicua serie di differimenti chiesti dalla parte, o non opposti, e disposti dal giudice istruttore, si deve distinguere, come impone l'art. 2, secondo comma della legge n. 89 del 2001, tra tempi addebitabili alle parti e tempi addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza e pertanto, salvo che sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria di parte, idonea ad impedire l'esercizio dei poteri di direzione del processo, propri del giudice istruttore, è necessario individuare la durata irragionevole comunque ascrivibile allo Stato, ferma restando la possibilità che la frequenza ed ingiustificatezza delle istanze di differimento incida sulla valutazione del patema indotto dalla durata e conseguentemente sulla misura dell'indennizzo da riconoscere.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 175
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)