Sez. 1, Sentenza n. 2251 del 02/02/2007 (Rv. 599975 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equo indennizzo - Determinazione della durata processuale - Rinvii richiesti dalle parti - Detrazione dalla durata complessiva - Legittimità .
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai fini dell'accertamento del termine ragionevole di durata del processo, correttamente il giudice dell'equa riparazione, tiene conto in detrazione alla durata complessiva del processo, del dispendio temporale cagionato dalle richieste di rinvio delle parti, quale che sia la parte che abbia fatto istanza di differimento.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)