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Sez. 1, Sentenza n. 2587 del 04/03/1992 (Rv. 476037 - 01)

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Oggetto - Cessione di beni - In genere | Cessioni di beni compiute nel corso di una procedura fallimentare - IVA - Assoggettabilità - Fondamento normativo - Art. 74 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Disciplina - Portata.
Stato
decisa il 1992-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476037-01

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Oggetto - Cessione di beni - In genere

L'assoggettabilità ad IVA delle cessioni di beni compiute nel corso di una procedura fallimentare era già sancita dal sistema complessivo desumibile dal testo originario del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (artt. 1, 2, 4), mentre l'art. 74 bis del medesimo decreto, successivamente dettato dal d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 687, contiene esclusivamente norme procedimentali intese a precisare gli obblighi del curatore fallimentare e presuppone già esistente la definizione concernente la suddetta assoggettabilità.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 bis CORTE COST., DPR 23/12/1974 num. 687 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)