Sez. L, Sentenza n. 9934 del 11/10/1997 (Rv. 508788 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA | Licenziamento intimato a lavoratore in malattia - Termine ex art. 6 legge n. 604 del 1966 - Decorrenza - Differimento alla cessazione della malattia - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA
Nel caso di licenziamento intimato a lavoratore in malattia, la decorrenza del termine decadenziale d'impugnazione previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 non può essere differita alla cessazione della malattia neppure se questa sia tale da determinare una situazione d'incapacità psichica, attesa, ai sensi dell'art. 2954 cod. civ., l'inapplicabilità ai termini di decadenza (che operano con riguardo al fatto obbiettivo del decorso del tempo) delle norme in tema di prescrizione e, in particolare, di quelle (come l'art. 2941 n. 1 cod. civ. in tema di sospensione della prescrizione per le condizioni del titolare) che ne indicano, con carattere di tassatività, le cause di sospensione.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)