Sez. 1, Sentenza n. 17702 del 02/09/2005 (Rv. 587082 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Forme - Atti a forma vincolata - Conseguenze - Prova per testimoni - Divieto - Eccezioni - Impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta - Ammissibilità della prova testimoniale - Esclusione - Fattispecie in tema di prova delle riserve formulate dall'appaltatore di opere pubbliche.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE
La specifica eccezione al divieto della prova per testimoni, prevista dall'art. 2724, n. 2, cod. civ. nel caso di impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta, cede, in forza del successivo art. 2725, rispetto ad ogni prescrizione di forma, "ad substantiam" o "ad probationem", che la legge imponga per il documento di cui abbia a trattarsi. Detta eccezione non trova pertanto applicazione con riguardo alle riserve dell'appaltatore nell'appalto di opere pubbliche, in rapporto alle quali il requisito di forma è prescritto dagli artt. 35 e 54 del regolamento di contabilità dei lavori pubblici (r.d. 25 maggio 1895, n. 350) - che configurano le riserve come atti a forma vincolata - e discende, altresì, dalla stessa previsione normativa di una documentazione specificamente tipizzata dei fatti attinenti allo svolgimento dell'appalto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 36, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)