Sez. U, Sentenza n. 3602 del 07/08/1989 (Rv. 463554 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - ASSUNZIONE DI PERSONALE IN BASE ALLE LEGGI N. 3 DEL 1979 E N. 299 DEL 1980 - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - ASSUNZIONE DI PERSONALE IN BASE ALLE LEGGI N. 3 DEL 1979 E N. 299 DEL 1980 - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
L'assunzione, a norma delle leggi n. 3 del 1979 e n. 299 del 1980, per la prestazione, entro l'apparato organizzativo di un ente pubblico non economico, di un'attività di lavoro subordinata e continuativa - a tempo determinato - contro una retribuzione prestabilita da corrispondersi dallo stesso ente, tenuto a soddisfare esigenze pubbliche, configura un rapporto di pubblico impiego, non rilevando in contrario né la temporaneità del rapporto stesso, né il carattere puramente manuale della attività, né il fatto che le deliberazioni di proroga del mantenimento in servizio dei dipendenti siano state annullate dallo organo di controllo, né, infine, la circostanza che l'instaurazione del rapporto sia contraria al divieto di assunzione di cui all'art. 5 del decreto legge 10 novembre 1978 n. 702 (nel testo di cui alla citata legge n. 3 del 1979). Pertanto, le controversie relative a diritti patrimoniali, che trovano in quel rapporto di pubblico impiego la loro origine diretta ed immediata, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a termini dell'art. 7 della legge n. 1034 del 1971 in relazione al testo unico n. 1054 del 1924. (V 2155/88, mass n 438001; (V 675/86, mass n 444236; (Conf 367/85, mass n 438575).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)