Sez. 1, Sentenza n. 23670 del 06/11/2006 (Rv. 593289 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - CLAUSOLE COMPROMISSORIE | Appalti di enti pubblici diversi dallo Stato - Applicabilità del capitolato generale dello Stato - Condizioni - Rinvio "ex lege" - Necessità - Opera finanziata dallo Stato - Irrilevanza - Conseguenze - Rinvio del contratto alle norme del capitolato generale - Efficacia negoziale - Arbitrato - Fondamento - Clausola compromissoria - Successive modicazioni legislative - Irrilevanza.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - CLAUSOLE COMPROMISSORIE
In tema di appalto di opere pubbliche, ciò che rileva, ai fini dell'applicabilità del capitolato generale d'appalto di cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 ad enti pubblici diversi dallo Stato, dotati di distinta personalità giuridica e di propria autonomia, è l'esistenza di una specifica disposizione di legge che sottoponga i contratti stipulati da detti enti alla disciplina del predetto capitolato, non assumendo alcun rilievo la circostanza che i fondi impiegati per la realizzazione dell'opera provengano in tutto o in parte dallo Stato. In mancanza di una siffatta disposizione, ove le parti abbiano richiamato il capitolato per disciplinare il rapporto contrattuale, come avviene nel caso in cui abbiano testualmente pattuito che esso costituisca parte integrante del contratto, le norme del capitolato, ivi comprese quelle che prevedono il deferimento delle controversie nascenti dal contratto ad un collegio arbitrale, assumono la stessa natura e portata negoziale dell'atto che le richiama, perdendo qualsiasi collegamento con la fonte normativa di provenienza, e conservando efficacia indipendentemente dalle successive modifiche della stessa. In tal caso, avendo l'arbitrato la sua fonte non già nella legge, ma in una convenzione compromissoria intercorsa tra le parti, che trova fondamento nella loro concorde volontà, non assume alcun rilievo la questione relativa alla facoltatività dell'arbitrato, prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 1063 cit. e ripristinata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1996, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 43, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST., Legge 10/12/1981 num. 741 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)