Sez. 1, Sentenza n. 16560 del 23/08/2004 (Rv. 576074 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Istituti tecnici professionali - Autonomia gestionale e amministrativa - Conseguenze - Rappresentanza dell'Avvocatura erariale - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
L'attribuzione della personalità giuridica, in funzione della loro autonomia gestionale ed amministrativa agli Istituti Tecnici Professionali comporta pur sempre l'applicabilità, in tema di rappresentanza processuale, del disposto dell'art. 11 del R.D. 1611/1933 (rappresentanza necessaria dell'Avvocatura Erariale).
Riferimenti normativi: Legge 30/10/1933 num. 1611 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)