Sez. 2, Sentenza n. 4120 del 22/03/2001 (Rv. 545016 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - IN GENERE - ESCLUSIONE | Costruzione su suolo comune - Acquisto dei comproprietari - Norme sulla comunione - Applicabilità.
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - IN GENERE - ESCLUSIONE
Alle costruzioni eseguite da uno dei comproprietari su terreno comune non si applica la disciplina sull'accessione contenuta nell'art. 934 cod. civ., che si riferisce solo alle costruzioni su terreno altrui, ma quella in materia di comunione, con la conseguenza che la comproprietà della nuova opera sorge a favore dei condomini non costruttori solo se essa sia stata realizzata in conformità di detta disciplina, cioè con il rispetto delle norme sui limiti del comproprietario all'uso delle cose comuni, cosicché le opere abusivamente create non possono considerarsi beni condominiali per accessione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)