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Sez. 1, Sentenza n. 5076 del 11/06/1987 (Rv. 453674 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA - DEI FIGLI NATURALI E DEI LORO PARENTI - IN GENERE - FIGLIO ADULTERINO CON STATUS DI FIGLIO NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ SUCCESSIVA ALLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - DIRITTO ALLA SUCCESSIONE DEL GENITORE NATURALE APERTASI A PRECEDENZA - SUSSISTENZA - PREGRESSA DECORRENZA DEL TERMINE PER L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453674-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA - DEI FIGLI NATURALI E DEI LORO PARENTI - IN GENERE - FIGLIO ADULTERINO CON STATUS DI FIGLIO NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ SUCCESSIVA ALLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - DIRITTO ALLA SUCCESSIONE DEL GENITORE NATURALE APERTASI A PRECEDENZA - SUSSISTENZA - PREGRESSA DECORRENZA DEL TERMINE PER L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - IRRILEVANZA.*

Il figlio che abbia ottenuto lo status di figlio naturale con dichiarazione giudiziale di paternità dopo l'entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia (20 settembre 1975) ed in forza della operatività della nuova disciplina anche per i figli nati o concepiti anteriormente (art. 232 l. 151 del 1975), ha diritto di partecipare alla successione del genitore naturale apertasi prima della suddetta data senza che possa a lui opporsi l'eventuale decorrenza del termine fissato per l'accettazione dell'eredità (art. 480 cod.civ.) dato il carattere dichiarativo e retroattivo della dichiarazione di paternità e l'inapplicabilità delle limitazioni poste dall'art. 230 terzo comma della citata legge, che nel disporre la sanatoria del riconoscimento invalidamente compiuto nel vigore della precedente normativa anche agli effetti delle successioni apertesi prima della sua entrata in vigore (con la triplice eccezione di un diverso giudicato o di accordo fra le parti o del decorso di tre anni dall'apertura della successione senza che il figlio abbia avanzato ragioni creditorie) va inteso come norma introduttiva di limitazioni all'indicata retroattività e, quindi, trattandosi di limitazioni riguardanti il solo caso del riconoscimento, non è estensibile a quello della dichiarazione giudiziale nel cui ambito le limitazioni stesse non troverebbero giustificazione mancando la possibilità di un precedente Esercizio dei diritti correlato ad uno status non ancora attribuito. (V 543/86, mass n 444139; (V 3709/84, mass n 453696; (V 1584/81, mass n 412245; (Conf 4173/85, mass n 441679).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 592 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 230, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 232

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)