Sez. 5, Sentenza n. 26841 del 21/12/2009 (Rv. 610820 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Leasing - Inesistenza dell'operazione - Conseguenze - IVA addebitata in rivalsa dal fornitore (apparente) - Indetraibilità da parte del concedente - Buona fede - Irrilevanza - Ripetizione d'indebito nei confronti del fornitore - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di applicazione dell'IVA nel leasing, ove manchino l'esistenza o la consegna del bene, l'operazione non può considerarsi realizzata, non assolvendo alla sua funzione fondamentale, che è quella di prestito finalizzato all'acquisizione in godimento del bene medesimo da parte dell'utilizzatore, risolvendosi l'esborso del concedente in una sorta di finanziamento per il soggetto che appare come venditore del bene, ma che in realtà non ne ha mai avuto o non ne ha mai perso la disponibilità. L'assenza di un atto traslativo osta a che il concedente, anche se incolpevole ed in buona fede, possa detrarre l'ammontare che la fattura rilasciata dal fornitore (apparente) indichi quale IVA abbebitata a titolo di rivalsa, in quanto la detrazione, ai sensi dell'art. 19, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non riguarda ogni somma che le parti definiscano come addebito d'IVA da aggiungersi al corrispettivo di compravendita, né dipende dalla sola enunciazione nella fattura di detta causale, ma esige che il relativo versamento sia il prezzo pagato per acquistare un bene inerente all'esercizio d'impresa e postula l'effettività dell'acquisto con ingresso del bene stesso nel patrimonio del compratore, quale presupposto indispensabile per la configurabilità (ed il riscontro) dell'indicata inerenza. Il concedente ha, però, la facoltà di recuperare il pagamento non dovuto dal fornitore (apparente) che è, altresì, esposto alla perdita dell'Iva versata all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 633 cit., vertendosi in tema di sanzione per il suo comportamento fiscalmente illecito.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)