Sez. U, Sentenza n. 6714 del 12/11/1983 (Rv. 431432 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RECUPERO OLTRE IL LIMITE PENSIONABILE - DERIVAZIONE DAL VENIR MENO O DALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DEI FATTORI DIVERSI DALLE CONDIZIONI TECNICO SANITARIE RIMASTE IMMUTATE - AMMISSIBILITÀ - RIADATTAMENTO LAVORATIVO DELL'ASSICURATO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RECUPERO OLTRE IL LIMITE PENSIONABILE - DERIVAZIONE DAL VENIR MENO O DALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DEI FATTORI DIVERSI DALLE CONDIZIONI TECNICO SANITARIE RIMASTE IMMUTATE - AMMISSIBILITÀ - RIADATTAMENTO LAVORATIVO DELL'ASSICURATO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Il recupero della capacità di guadagno oltre il limite pensionabile, che determina, a norma dell'art. 10 secondo comma del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, la perdita del diritto alla pensione d'Invalidità, può conseguire non soltanto ad un miglioramento in senso tecnico-sanitario delle condizioni psico-fisiche del soggetto, ma anche, indipendentemente dal mutamento di dette condizioni, al venir meno od alla riduzione dell'incidenza degli altri fattori che a suo tempo concorsero a determinare l'incapacità di guadagno, come quando si sia verificato un riadattamento lavorativo dell'assicurato, il quale gli consenta, tenendo conto, oltre che del lavoro svolto prima del pensionamento, pure delle personali attitudini, di porre utilmente a profitto le residue energie lavorative in attività confacenti a dette attitudini ed in maniera non usurante. (V 1359/82, mass n 419200; (V 2872/80, mass n 406618).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)