Sez. L, Sentenza n. 5815 del 27/09/1986 (Rv. 448233 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONDIZIONE - RECUPERO DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - RILEVANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - REMUNERAZIONE DELL'ATTUALE LAVORO INFERIORE AL COMPENSO DELLA PRECEDENTE ATTIVITÀ - INFLUENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONDIZIONE - RECUPERO DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - RILEVANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - REMUNERAZIONE DELL'ATTUALE LAVORO INFERIORE AL COMPENSO DELLA PRECEDENTE ATTIVITÀ - INFLUENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La pensione d'Invalidità può, essere revocata anche quando, benché sia rimasto invariato lo stato psicofisico riduttivo della capacità di lavoro, sia venuta meno, per sopravvenuto mutamento di altri fattori, la condizione della riduzione della capacità di guadagno entro il limite richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale. La relativa indagine - rimessa al giudice del merito, al pari di quella concernente la sussistenza o meno del requisito reddituale stabilito dall'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638) - dev'essere svolta considerando che l'anzidetto recupero della capacità di guadagno, giustificativo della revoca della pensione, va affermato anche quando l'assicurato - pur se nello svolgimento di un'attività lavorativa diversa da quella abbandonata a causa dell'Invalidità ma non usurante e confacente alle sue attitudini - percepisca una remunerazione che, pur facendo escludere l'Invalidità pensionabile, sia tuttavia inferiore al compenso assicurato dalla precedente attività, sempreché tale remunerazione abbia i requisiti di sufficienza previsti dall'art. 36 della Costituzione. (V 3409/85, mass n 441072; (V 3199/84, mass n 435243; (V 6714/83, mass n 431432; (V 2872/80, mass n 406618).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)