Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 17 febbraio 1976, causa 91/75
Epigrafe
Nel procedimento 91-75
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente fra
HAUPTZOLLAMT GÜTTINGEN (Ufficio doganale centrale di Göttingen) — BUNDESFINANZMINISTER (Ministro federale delle finanze)
e
WOLFGANG MIRITZ GMBH & Co.,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 12 e 37 del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; H. Kutscher e A. O'Keeffe, presidenti di sezione; A.M. Donner, J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;
avvocato generale: A. Trabucchi;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Il provvedimento di rinvio e le osservazioni scritte, presentate a norma dell'art. 20 dello statuto (CEE) della Corte di giustizia, si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
La ditta Wolfgang Miritz GmbH & Co, con sede nella Repubblica federale di Germania, prelevava dal suo magazzino doganale aperto, per metterli in libera pratica, distillati di buccia di agrumi d'origine italiana, contenenti complessivamente 360,8 litri di alcol etilico, e versava il relativo conguaglio stabilito dal monopolio. Con avviso d'accertamento 18 maggio 1971, l'ufficio doganale chiedeva il versamento di 404 DM (cioè 112 DM per ettolitro) a titolo di tassa speciale di conguaglio, in forza dell'art. 1, 1o comma, della legge 23 dicembre 1970, relativa alla riscossione di una tassa speciale di conguaglio all'importazione di acquaviti (Bundesgesetzblatt 1970, I, pag. 1878; Bundeszollblatt 1971, pag. 2), entrata in vigore nel gennaio 1971.
paragrafo 2
Allo scopo di tutelare i produttori delle materie prime agricole trasformate in alcol, e di compensare la differenza fra i prezzi dei prodotti alcolici nazionali e quelli degli analoghi prodotti importati, l'art. 1 della legge suddetta prescrive la riscossione di una tassa speciale di conguaglio (Preisausgleich) all'importazione di alcol e di prodotti a base di alcol atti alla produzione di bevande alcoliche, qualora la merce importata non sia gravata da un dazio — autonomo o stabilito in conformità al trattato — fissato nell'ambito della tariffa doganale comune CEE.
paragrafo 3
A norma del n. 5 dello stesso articolo, la tassa in questione è pari — per ogni ettolitro di alcol — alla differenza fra il «prezzo normale di vendita» ed il prezzo minimo di vendita dell'alcol atto alla produzione di bevande alcoliche praticato in un altro Stato membro della CEE. Il calcolo viene effettuato aggiungendo al prezzo minimo il normale conguaglio di monopolio (Monopolausgleich).
paragrafo 4
Detta tassa è stata istituita nell'ambito della riforma del monopolio nazionale dell'alcol, attuata in conformità all'art. 37, n. 1, del trattato CEE ed in ottemperanza alla raccomandazione 22 dicembre 1969 (GU 1970, n. L 31, pag. 20), che la Commissione ha formulato sulla base dell'art. 37, n. 6, del trattato.
paragrafo 5
Contro la riscossione del «Preisausgleich», la ditta Miritz adiva il Finanzgericht di Amburgo il quale, con sentenza 28 luglio 1972, dichiarava illegittima la tassa in questione.
paragrafo 6
Lo Hauptzollamt di Göttingen impugnava tale sentenza dinanzi al Bundesfinanzhof, ed il ministro federale delle finanze interveniva a sostegno dell'ufficio doganale.
paragrafo 7
In tale sede, la ditta Miritz ha sostenuto che la «Preisausgleich» è incompatibile con il trattato CEE.
paragrafo 8
Con ordinanza 18 giugno 1975, il Bundesfinanzhof ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:
paragrafo 9
1. Se sia incompatibile con l'art. 12 del trattato CEE l'istituzione di un prelievo che gravi soltanto sull'acquavite e sugli altri prodotti a base di spirito di vino importati dagli altri Stati membri e la cui aliquota corrisponda all'onere generale gravante sugli analoghi prodotti nazionali per effetto del regime monopolistico cui è soggetta l'acquavite, anche se detti prodotti non sono espressamente assoggettati allo stesso prelievo.
2. In caso di risposta negativa alla prima questione:
Se la riscossione di detto prelievo sia incompatibile con l'art. 37, n. 2, del trattato CEE.
3. In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione:
Se la riscossione di detto prelievo trovi fondamento nell'art. 37, n. 4, del trattato CEE.
paragrafo 10
L'ordinanza di rinvio è stata registrata in cancelleria l'11 agosto 1975.
paragrafo 11
Il governo della Repubblica federale di Germania, la ditta Miritz GmbH & Co, e la Commissione delle Comunità europee hanno depositato osservazioni scritte a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CEE.
paragrafo 12
La Corte ha posto taluni quesiti al governo tedesco ed alla Commissione.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte › Le osservazioni della Commissione
paragrafo 1
La Commissione osserva che la legge 23 dicembre 1970 mira a compensare la differenza fra i prezzi dell'alcol praticati sul mercato interno e quelli inferiori del prodotto importato, onde consentire la vendita dell'alcol di produzione nazionale tramite il monopolio, grazie all'allineamento dei suddetti prezzi sul medesimo livello.
paragrafo 2
A suo avviso, la tassa in causa è strettamente connessa con l'esistenza di un monopolio a carattere commerciale per l'alcol e pertanto va analizzata alla luce del solo art. 37 del trattato, prescindendo dall'art. 12. La Corte dovrebbe in primo luogo accertare se una siffatta imposizione ricada sotto il divieto sancito dall'art. 37, n. 2, e stabilire quindi se essa possa ritenersi giustificabile in base ai criteri stabiliti nel n. 4 dello stesso articolo.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte › Le osservazioni della Commissione › Sull'art. 37, n. 2
paragrafo 1
L'art. 37, n. 2, vieta in particolare qualsiasi «nuova misura» contraria ai principi enunciati nel n. 1 (causa 13-70, Cinzano; Racc. 1970, pag. 1089).
paragrafo 2
Secondo la Commissione, l'obbligo di «riordinamento» sancito dall'art. 37, n. 1, va inteso nel senso che gli Stati membri sono tenuti a riorganizzare, entro la scadenza del periodo transitorio, i monopoli nazionali a carattere commerciale, al fine di eliminare qualsiasi discriminazione attuale o potenziale.
paragrafo 3
Orbene, una tassa mirante ad allineare il prezzo dell'alcol importato con quello dell'alcol distribuito dal monopolio va a detrimento dei produttori stranieri e costituisce quindi una discriminazione nei loro confronti per quanto concerne le condizioni di vendita. Poiché la tassa di cui trattasi rappresenta una «nuova misura», la prima questione del Bundesfinanzhof va risolta in senso affermativo.
paragrafo 4
La tassa speciale di conguaglio — sempre secondo la Commissione — ricade anche sotto il divieto dell'art. 37, n. 2, in quanto limita la portata delle norme concernenti l'abolizione dei dazi doganali. Essa costituisce una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale poiché, gravando unicamente sui prodotti importati, ne aumenta il prezzo di costo ed ostacola quindi la libera circolazione delle merci. Né può obiettarsi che l'importazione nella Repubblica federale di alcol a prezzo inferiore a quello dell'alcol tedesco costituirebbe una discriminazione a danno del prodotto nazionale: ai sensi del trattato, infatti, non è lecito parlare di discriminazione per quanto concerne le condizioni naturali di produzione che, a cagione — per esempio — del clima, sono in Germania meno favorevoli che in altri paesi.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte › Le osservazioni della Commissione › Sull'art. 37, n. 4
paragrafo 1
Quando sussista un monopolio di Stato a carattere commerciale, istituito allo scopo di agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli — nel nostro caso, di alcol etilico di origine agricola —, non ha alcuna importanza che il prodotto soggetto, nella fattispecie, alla tassa sia o meno un prodotto agricolo ai sensi del trattato.
paragrafo 2
La rimozione degli ostacoli alle importazioni, in ottemperanza all'obbligo di riforma dei monopoli sancito dall'art. 37, n. 1, deve essere accompagnata da garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati: per questa ragione, la Commissione ha raccomandato alla Repubblica federale di Germania di avvalersi delle possibilità offerte dal n. 4 dello stesso articolo istituendo tasse appropriate.
paragrafo 3
A suo parere, fino a che non fosse stata istituita un'organizzazione comune di mercato, gli Stati membri potevano imporre restrizioni quantitative anche dopo la scadenza del periodo transitorio. Ora, nella causa 8-74, Charmasson (Racc. 1974, pag. 1383)4, la Corte ha affermato che la mancanza di una politica agricola comune è incompatibile con l'imperativo di cui all'art. 3, lett. d), del trattato, senza tuttavia concluderne che ciò possa giustificare, dopo la scadenza del periodo di transizione, le eventuali deroghe apportate da un'organizzazione nazionale di mercato alle norme generali del trattato.
paragrafo 4
La sentenza Charmasson ha reso caduche, sin dalla fine del periodo suddetto, tutte le deroghe che la Commissione ha accordato, in attesa dell'istituzione di un'organizzazione comune di mercato, in favore del monopolio dell'alcol, e ciò nonostante la perdurante mancanza di una siffatta organizzazione nel settore in causa.
paragrafo 5
La Commissione pertanto, traendo da tale pronunzia le necessarie conclusioni — soprattutto per quanto concerne la conservazione del monopolio tedesco dell'alcol — ha reso nota agli Stati membri, con lettera 31 luglio 1975, la necessità di sopprimere, in conformità alla giurisprudenza della Corte, qualsiasi restrizione fino a quel momento autorizzata — in deroga all'obbligo di «riordinamento» sancito dall'art. 37, n. 2 — sulla base dell'art. 37, n. 4.
paragrafo 6
Essa propone quindi di risolvere le questioni del Bundesfinanzhof nel modo seguente:
paragrafo 7
L'istituzione di una tassa gravante esclusivamente sulle acquaviti e sui prodotti a base di alcol etilico importati da altri Stati membri, e mirante a compensare la differenza fra il prezzo delle acquaviti di produzione nazionale e quello, meno elevato, degli analoghi prodotti importati è incompatibile con l'art. 37, n. 2, del trattato, né può ritenersi giustificata alla luce dell'art. 37, n. 4, del trattato stesso.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte › Le osservazioni del governo della Repubblica federale di Germania
paragrafo 1
Il governo della Repubblica federale di Germania si sofferma esclusivamente sulla terza questione che, a suo avviso, va risolta in senso affermativo.
paragrafo 2
In proposito, esso assume che, fintantoché le particolari condizioni cui l'art. 37, n. 4, del trattato subordina la riforma dei monopoli nazionali a carattere commerciale non vengano soddisfatte, la tassa in questione può restare in vigore, indipendentemente dalla scadenza del periodo transitorio.
paragrafo 3
Il monopolio tedesco dell'alcol, in quanto monopolio statale a carattere commerciale, è retto da una normativa mirante ad agevolare lo smercio e la valorizzazione dei prodotti agricoli e quindi rientra nella sfera di applicazione dell'art. 37, n. 4, del trattato CEE.
paragrafo 4
La tassa speciale di conguaglio ha la funzione di compensare i costi delle materie prime e quelli di produzione dell'alcol, i quali, nella Repubblica federale, sono più elevati che negli altri Stati membri, e quindi d'impedire che il mercato tedesco sia invaso da prodotti importati a prezzi di molto inferiori.
paragrafo 5
Essa consente ai distillatori tedeschi di continuare a fabbricare alcol sfruttando materie prime agricole ed è indissolubilmente connessa con le finalità di tutela degli interessi degli agricoltori e dei piccoli e medi imprenditori perseguite attraverso il monopolio dell'alcol. Tale monopolio, in quanto mira, fra l'altro, a salvaguardare le distillerie di piccole dimensioni e, soprattutto, a garantire redditi adeguati alle aziende agricole connesse — assicurando così l'assorbimento delle eccedenze di prodotti agricoli e contribuendo a stabilizzare i prezzi —, attua quindi, in certa misura, una politica generale di sostegno dell'agricoltura.
paragrafo 6
La tassa in questione è stata istituita in conformità ad una raccomandazione della Commissione, che ne ha riconosciuto la necessità.
paragrafo 7
Inoltre, in risposta all'interrogazione scritta n. 513/70 dell'on. Kriedemann (GU 1971, n. C 46, pag. 5), la Commissione ha dichiarato che l'istituzione di una tassa di conguaglio rappresenta il mezzo più adeguato per assicurare lo smercio dei prodotti alcolici distribuiti dal monopolio tedesco, e garantire in tal modo l'occupazione e il tenore di vita dei produttori tedeschi interessati.
paragrafo 8
Secondo il governo federale, in tale dichiarazione la Commissione ha valutato con esattezza la situazione del mercato tedesco dell'alcol sotto il profilo della concorrenza. Qualora, infatti, la tassa litigiosa venisse soppressa senza che fossero adottate misure equivalenti, la produzione tedesca di alcol sarebbe certamente danneggiata, giacché la situazione economica dei produttori germanici è rimasta, negli ultimi anni, del tutto immutata. Invero, né le autorità comunitarie, né quelle tedesche, hanno potuto finora adottare provvedimenti che offrano garanzie equivalenti per l'occupazione ed il reddito dei produttori interessati, come prescritto dall'art. 37, n. 4, del trattato: la tassa speciale di conguaglio, quindi, deve tuttora restare in vigore nonostante l'obbligo di riforma dei monopoli commerciali sancito dal n. 1 del suddetto articolo.
paragrafo 9
Il governo della Repubblica federale di Germania suggerisce pertanto che le questioni sottoposte alla Corte vengano così risolte:
paragrafo 10
L'art. 37, n. 4, del trattato CEE va interpretato nel senso che esso autorizza la riscossione di una tassa di conguaglio all'importazione di alcol e di prodotti alcolici originari di altri Stati membri, di entità pari all'onere generale di monopolio gravante sui prodotti nazionali corrispondenti, non espressamente soggetti alla stessa tassa.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte › Le osservazioni della ditta Wolfgang Miritz GmbH & Co.
paragrafo 1
Sulla prima questione
paragrafo 2
La ditta Miritz osserva che la prima questione riposa sul presupposto che l'aliquota della «Preisausgleich» corrisponda all'onere generale gravante sugli analoghi prodotti nazionali per effetto del regime monopolistico; tale questione, tuttavia, acquista significato solo in funzione di un analisi della fattispecie alla luce del divieto di discriminazione (di cui all'art. 37, n. 1).
paragrafo 3
Secondo la ditta tedesca, il fatto che l'art. 37, n. 2, del trattato CEE possa trovare applicazione contemporaneamente all'art. 12 dello stesso trattato nulla toglie all'efficacia di quest'ultima norma: ciò vale in particolar modo per la fattispecie, giacché la legge sulla tassa speciale di conguaglio non è stata incorporata nella normativa che disciplina il monopolio dell'alcol etilico.
paragrafo 4
Il divieto d'istituire tasse d'effetto equivalente si riferisce a qualsiasi tributo riscosso in occasione o a ragione dell'importazione, il quale, colpendo in modo specifico la merce importata ad esclusione del prodotto nazionale corrispondente, ne aumenti il costo ed abbia quindi sulla libera circolazione delle merci la stessa influenza restrittiva di un dazio doganale.
paragrafo 5
Per quanto concerne la tassa di conguaglio, non v'è alcun dubbio che si tratti di una tassa d'effetto equivalente, poiché i prodotti nazionali corrispondenti non sono assoggettati ad una analoga imposizione. Il prezzo di vendita normale del prodotto soggetto al regime monopolistico non rispecchia una tassa stabilita dalla legge, ma viene fissato dall'amministrazione del monopolio ed è composto da svariati elementi, per lo più di natura ignota e difficilmente controllabili. Fra di essi figurano in particolare le spese dell'organizzazione tedesca del mercato degli alcolici, nonché le sovvenzioni destinate a compensare, in taluni casi, la vendita sotto costo dell'alcol. Non solo, quindi, l'onere in questione è privo delle caratteristiche proprie della tassa, ma, per di più, esso mira a conguagliare un prezzo che ha, in parte, la natura di una sovvenzione destinata a finanziare attività di cui si avvantaggiano i soli prodotti nazionali.
paragrafo 6
Anche ammettendo che sussistano determinati rapporti fra la «Preisausgleich» e una data quota del prezzo normale di vendita, e che entrambi gli oneri, anche se istituiti con provvedimenti distinti, siano inquadrati nell'ambito di un regime generale di tributi interni, risulta pur sempre impossibile raffrontarli sistematicamente fra loro in base a criteri uniformi.
paragrafo 7
Il fatto che la «Preisausgleich» sia destinata semplicemente a conguagliare il prezzo interno degli alcolici nulla toglie alla sua natura di tassa di effetto equivalente. In proposito, la ditta Miritz rinvia alla sentenza della Corte nelle cause riunite 2 e 3-62, Commissione c. Belgio e Lussemburgo (Racc. 1962, pag. 791).
paragrafo 8
Essa suggerisce che la prima questione venga risolta nel senso che l'istituzione di una tassa gravante esclusivamente sull'alcol e sui prodotti alcolici importati da altri Stati membri è incompatibile con l'art. 12 del trattato CEE, e ciò anche se la sua aliquota fosse pari all'onere generale di monopolio gravante sugli analoghi prodotti nazionali, non espressamente soggetti alla stessa tassa.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte › Le osservazioni della ditta Wolfgang Miritz GmbH & Co. › Sull'art. 37, n. 2
paragrafo 1
Secondo la ditta Miritz, la tassa speciale di conguaglio costituisce certamente una «nuova misura» ai sensi del trattato; orbene, qualora la Corte la considerasse una tassa di effetto equivalente, non vi sarebbe alcun dubbio sul fatto ch'esso costituisce una violazione del divieto sancito dall'art. 37, n. 2. In effetti, le imposizioni interne, anche se istituite nell'ambito di un monopolio nazionale a carattere commerciale, non possono servire ad eludere il divieto assoluto relativo alle tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali.
paragrafo 2
In secondo luogo, la tassa in questione ha un effetto discriminatorio per quanto concerne il rifornimento e lo smercio dell'alcol. Ora, lo scopo perseguito dall'art. 37, n. 1, è la realizzazione nell'ambito comunitario — entro la scadenza del periodo transitorio — di condizioni di mercato analoghe a quelle esistenti nei mercati nazionali. Dopo la data suddetta, gli Stati membri possono, tutt'al più, mantenere in vigore oneri che gravino in egual misura su prodotti nazionali e su quelli importati, ma ciò non vale per quelle tasse che, al pari della «Preisausgleich», hanno lo scopo di compensare le spese sostenute da un monopolio nazionale per elargire sovvenzioni o regolarizzare il mercato interno.
paragrafo 3
In terzo luogo, per quanto concerne il divieto di discriminazione, il prezzo di vendita non può essere assimilato ad una tassa (causa 28-69, Commissione c. Italia; Racc. 1970, pag 187), tanto più che, nella fattispecie, fra le componenti di detto prezzo rientrano elementi configurabili quali oneri di monopolio e privi quindi di natura fiscale.
paragrafo 4
La ditta Miritz elenca poi una serie di discriminazioni che, a suo avviso, sono conseguenza della normativa sulla tassa speciale di conguaglio.
paragrafo 5
l'aliquota della «Preisausgleich» applicata ai diversi prodotti può essere modificata solo qualora venga constatata una variazione — in più o in meno — non inferiore ai 10 DM;
in realtà, gli importatori tedeschi possono acquistare la merce non già al prezzo minimo praticato nel paese esportatore, ma tutt'al più al prezzo medio di mercato; peraltro, essi non hanno alcuna possibilità di controllare se i prezzi rilevati dal ministro federale delle finanze rispecchino fedelmente le quotazioni effettive;
l'aliquota della tassa di conguaglio è calcolata prescindendo dalle spese di trasporto franco frontiera tedesca, che pure incidono considerevolmente sul prezzo della merce importata.
paragrafo 6
La ditta tedesca, infine, fa presente che, nella fattispecie, essa ha acquistato in Belgio una partita di alcol etilico di prima qualità, che ha successivamente trasformato nella propria fabbrica in Sicilia; secondo i suoi calcoli, il prezzo dell'alcol, tenuto conto delle spese di trasporto, è risultato di molto superiore a quello del prodotto tedesco corrispondente.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte › Le osservazioni della ditta Wolfgang Miritz GmbH & Co. › Sull'art. 37, n. 4
paragrafo 1
Secondo la ditta Miritz, il divieto di percepire tasse d'effetto equivalente a dazi doganali negli scambi intracomunitari, sancito dall'art. 12 del trattato CEE, è categorico: l'efficacia di tale norma non può essere in alcuna misura limitata da quanto dispone l'art. 37, n. 4. Una soluzione affermativa della prima questione renderebbe pertanto del tutto superfluo l'esame della terza.
paragrafo 2
Dal testo stesso dell'art. 37, n. 4, emerge che tale norma non prevede alcuna deroga ai principi generali stabiliti dal trattato CEE: essa, in realtà, prescrive semplicemente che vengano assicurate «garanzie equivalenti» per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati.
paragrafo 3
Peraltro, dopo la scadenza del periodo transitorio, l'art. 37, n. 4, non può più avallare alcuna misura discriminatoria.
paragrafo 4
Quanto alla raccomandazione formulata dalla Commissione in forza dell'art. 37, n. 6, essa non può limitare la sfera d'applicazione dell'art. 37, nn. 1 e 2. La Commissione, comunque, ha modificato il proprio punto di vista per quanto concerne il monopolio tedesco dell'alcol tenendo conto, in particolare, della sentenza Charmasson (causa 48-74; Racc. 1974, pag. 1383).
paragrafo 5
Né il fatto che nella Repubblica federale di Germania gli alcolici siano ancora oggi soggetti ad un'organizzazione nazionale di mercato nel settore agricolo consente di derogare, sia pure in base all'art. 37, n. 4, al divieto stabilito nei nn. 1 e 2 dello stesso articolo. Infatti, secondo la ditta Miritz, dalla giurisprudenza della Corte — e in particolare dalla sentenza Charmasson — emerge che, dopo la scadenza del periodo transitorio i provvedimenti nazionali emanati in deroga al trattato, che ostacolino la realizzazione degli obiettivi del mercato agricolo comune, non sono più giustificabili, anche in mancanza di un'organizzazione comune di mercato.
paragrafo 6
Infine, la ditta tedesca assume che le essenze di buccia di agrumi non costituiscono un prodotto agricolo ai sensi dell'art. 37, n. 4. Tali essenze si ottengono mediante un processo produttivo complicato e costoso, nel quale l'alcol interviene semplicemente come mezzo tecnico (solvente). Del pari scarsa è l'incidenza del costo dell'alcol sul prezzo di tale prodotto.
paragrafo 7
Rispondendo a taluni quesiti formulati dalla Corte, la Commissione ha precisato che, nell'ambito della CEE, l'alcol è sottoposto a regime di monopolio solo in Francia e nella Repubblica federale di Germania.
paragrafo 8
In quest'ultimo paese il monopolio ha la funzione precipua di tutelare gli interessi degli agricoltori e dei piccoli e medi imprenditori, in particolare mediante la fissazione di un prezzo base per l'alcol. Le distillerie tedesche sono, in generale, di piccole dimensioni.
paragrafo 9
In base alla legge tedesca sul monopolio dell'alcol, l'alcol grezzo può essere smerciato a prezzo normale o a prezzo ridotto, a seconda della destinazione del prodotto. Tali prezzi — imposte escluse — oscillavano fra i 263 ed i 65 DM per ettolitro di alcol etilico.
paragrafo 10
In Francia, il sistema dei prezzi vigente nell'ambito del monopolio è imperniato sul prezzo dell'alcol distillato da barbabietole da zucchero; i prezzi dell'alcol derivato da altre materie prime sono calcolati applicando a tale «prezzo base» un determinato coefficiente. Come nella Repubblica federale, il prezzo di vendita è stabilito in funzione della destinazione del prodotto: al netto di imposte, esso oscillava fra 600 e 75 FF/hl.
paragrafo 11
Nel Benelux e in Italia i prezzi di vendita dell'alcol — imposte escluse — sono sensibilmente inferiori a quelli praticati in Francia e nella Repubblica federale di Germania.
paragrafo 12
In questi due ultimi paesi, inoltre, anche le importazioni di alcol sono soggette a regime di monopolio. Tuttavia l'importazione di alcol puro e di bevande alcoliche è stata liberalizzata: nella Repubblica federale essa è soggetta ad una «imposta di conguaglio», ed in Francia alle normali tasse di monopolio, la cui aliquota varia in funzione del prodotto base.
paragrafo 13
In Italia, la produzione nazionale di alcol è tutelata mediante la riscossione di un diritto erariale fisso (60000 Lit/hl) all'importazione di alcol e di bevande alcoliche, indipendentemente dalla materia prima distillata. Ciò consente di limitare considerevolmente il volume delle importazioni. Inoltre, l'aliquota dell'IVA è stata portata di recente al 30 % per i distillati di cereali e di zucchero (per le altre bevande alcoliche, l'aliquota è pari al 12 %).
paragrafo 14
In Danimarca vige un sistema di tassazione indiretta che, se del caso, serve anche a proteggere la produzione nazionale: l'«akvavit» e lo «snaps» sono gravati in ragione di 92,80 corone il litro, mentre le altre bevande alcoliche sono soggette ad un'imposta pari a 137 corone il litro.
paragrafo 15
Nel Benelux, i prezzi dell'alcol sono tali da mantenere le importazioni da altri Stati membri su livelli modesti. La Commissione, peraltro, ha autorizzato i paesi del Benelux a riscuotere una tassa di conguaglio sulle importazioni di alcol etilico dalla Francia e dalla Germania, paesi a regime di monopolio (decisione n. 70/67 CEE del 30. 12. 1969; GU n. L 19 del 26. 1. 1970, pag. 50). Tale autorizzazione resta in vigore «fino a nuova decisione della Commissione e al più tardi fino all'applicazione di misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dell'alcole agricolo».
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte › Procedimento orale
paragrafo 1
Il 17 dicembre 1975, nel corso della fase orale, l'avvocato Ehle, del foro di Colonia, patrono della ditta Wolfgang Miritz GmbH & Co, ha precisato che la tassa speciale in oggetto mira a proteggere la produzione nazionale e quindi il prezzo di costo dei prodotti tedeschi rispetto ai prezzi di costo inferiori delle merci originarie di altri Stati membri.
paragrafo 2
Anteriormente all'istituzione della tassa suddetta, il monopolio tedesco esercitava il suo diritto esclusivo di importazione per adeguare il prezzo dell'alcol importato a quello di monopolio, mediante l'applicazione della c.d. «Monopolausgleichsspitze» (eccedenza dell'imposta di conguaglio). Al momento dell'abolizione del monopolio sull'importazione, le autorità tedesche si sono rese conto che la «Monopolausgleichsspitze» non sarebbe stata comunque sufficiente ad allineare i prezzi dei prodotti alcolici importati con quelli praticati in Germania, ed hanno quindi istituito, a tal fine, un prelievo variabile supplementare, cioè la tassa speciale di conguaglio, sulle importazioni da paesi in cui il prezzo dell'alcol usato nella produzione di bevande alcoliche è inferiore a quello vigente in Germania. Da questa tassa sono esenti i prodotti importati dalla Francia, i cui prezzi sono praticamente mantenuti su un livello equivalente a quello dei prezzi tedeschi.
paragrafo 3
Per quanto concerne la funzione economico-sociale del monopolio dell'alcol, l'avvocato Ehle ha sostenuto che il prezzo «nazionale» che si intende salvaguardare è calcolato sostanzialmente sulla base dei costi medi di produzione incontrati dalle distillerie tedesche di patate con una produzione media di 500 hl. Orbene, distillerie di siffatte dimensioni sono, in genere, imprese marginali. In proposito è significativo che, nella sua raccomandazione del 1969, la Commissione abbia sottolineato l'opportunità di calcolare il prezzo dell'alcol in base ai costi di produzione di 10000 hl. Le autorità tedesche si trovano quindi, già da 17 anni — cioè sin dall'entrata in vigore del trattato CEE — di fronte ad un problema relativo alle strutture produttive nel settore dell'alcol, ma finora sono rimaste inerti, nonostante il fatto che lo stesso trattato faccia obbligo agli Stati membri di riorganizzare i monopoli in funzione del mercato comune, anche se ciò danneggi taluni produttori di alcol. Peraltro, il settore dell'alcol non è il solo ad essere integrato nel mercato comune. Per quanto concerne, ad esempio, l'organizzazione di mercato nel settore degli ortofrutticoli — con particolare riferimento all'industria conserviera —, si può constatare che la produzione tedesca ha accusato, negli ultimi anni, un costante regresso: questa è la conseguenza inevitabile della ristrutturazione imposta, per l'appunto, dall'istituzione di un mercato comune.
paragrafo 4
Secondo l'avvocato Ehle, infine, una pronunzia chiarificatrice della Corte sulla normativa comunitaria in materia di monopolio e di riforma delle strutture produttive consentirebbe di giungere più facilmente all'istituzione di un'organizzazione comune di mercato nel settore dell'alcol che, cinque anni dopo la scadenza del periodo transitorio, non è ancora stata realizzata.
paragrafo 5
L'avvocato Seidel, rappresentante del governo della Repubblica federale di Germania, ha asserito che, nella fattispecie, l'art. 37, nn. 1, 2 e 4, rappresenta una lex specialis rispetto all'art. 12. A suo avviso, la tassa speciale di conguaglio costituisce un elemento essenziale del monopolio tedesco dell'alcol.
paragrafo 6
L'abolizione di talune misure adottate nell'ambito del monopolio danneggerebbe non meno di 1300 distillerie agricole e circa 4000 aziende rurali, nonché, di riflesso, circa 27000 altre distillerie e 250000 detentori di materie prime. La soppressione della sola tassa speciale di conguaglio, poi, comporterebbe conseguenze economiche negative a carico delle aziende che traggono vantaggio dall'esistenza del monopolio.
paragrafo 7
L'avvocato Seidel ha inoltre sostenuto che le misure protettive adottate nell'ambito di un monopolio, aventi necessariamente carattere discriminatorio, trovano un avallo legale nella speciale disciplina dell'art. 37, n. 4. Una sentenza della Corte che limitasse l'efficacia di tale norma al solo periodo transitorio impedirebbe agli Stati membri, tenuto conto dell'inerzia del Consiglio dei ministri e dell'assenza di una normativa comunitaria in materia di alcol distillato da prodotti agricoli, di far fronte con provvedimenti adeguati alle difficoltà economico-sociali derivanti dall'abolizione delle misure di monopolio. Una soppressione repentina del monopolio è quindi impensabile. A questo proposito, l'avvocato Seidel ha ricordato che i tribunali superiori tedeschi hanno il potere di mantenere in vigore, per un determinato periodo, norme incostituzionali. Orbene, la Corte, mutatis mutandis, potrebbe comportarsi in modo analogo. Infatti, pur contemplando ipotesi differenti, gli artt. 171 e 174 possono applicarsi per analogia; in altre parole, il diritto comunitario non nega in modo assoluto alla Corte la possibilità di dare un'interpretazione creativa di norme giuridiche, e implicante il potere della Corte stessa di concedere una dilazione.
paragrafo 8
Il signor Waegenbaur, agente della Commissione, ha ricordato quale fosse la posizione di tale istituzione in merito all'art. 37, n. 4, prima della sentenza Charmasson. La Commissione, invero, era dell'avviso che l'efficacia dell'art. 37, n. 1, fosse subordinata al soddisfacimento delle condizioni di cui al n. 4 della stessa norma. Questa tesi si fondava su tutta una serie di norme concernenti l'agricoltura: l'art. 38, n. 4, il quale dispone che il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune degli Stati membri; l'art. 43, n. 2, che contempla la sostituzione delle varie organizzazioni nazionali con una organizzazione comune; l'art. 45, n. 1, nonché altri articoli che affermano il principio di una graduale attuazione del mercato comune agricolo. Tali norme, nel loro complesso, sembrano sottolineare l'esigenza che, allo scadere del periodo transitorio, le norme generali del trattato non vengano applicate ex abrupto, prescindendo dallo stadio di sviluppo della politica agricola comune. Per questa ragione, la Commissione riteneva che le organizzazioni nazionali di mercato per i prodotti agricoli potessero restare in vigore fino a che non fossero state surrogate da un'organizzazione comune, in conformità all'art. 40, n. 2. Tenuto conto dell'equivalenza degli interessi da prendere in considerazione, essa credeva che tale principio potesse valere anche per quanto concerne l'art. 37, n. 4. Questa tesi aveva il vantaggio di consentire un trapasso graduale dal regime nazionale a quello comunitario e di evitare che venissero lesi gli interessi protetti dai monopoli nazionali. Essa presentava tuttavia l'inconveniente che, in mancanza di una scadenza precisa, gli Stati membri non si sarebbero sentiti spronati ad accordarsi su provvedimenti comuni.
paragrafo 9
Il punto di vista della Commissione era del resto, perfettamente conforme all' orientamento predominante prima che la Corte si pronunziasse, nell'ambito della causa 48-74, Charmasson, contro il mantenimento in vigore di organizzazioni nazionali di mercato oltre la scadenza del periodo transitorio. Anche se sussistono delle differenze fra il caso di specie ed i fatti oggetto della causa suddetta, la Commissione ritiene che la tesi da essa difesa in precedenza non sia più sostenibile. Essa propende piuttosto per la fissazione di un termine ultimo per la definitiva soppressione delle organizzazioni nazionali di mercato; gli Stati membri, e in particolare la Repubblica federale di Germania, potrebbero profittare di tale dilazione sia per sollecitare il Consiglio ad istituire un'organizzazione comune di mercato, sia per riformare le organizzazioni nazionali nel senso voluto dal trattato, facendo altresì salve le esigenze formulate dall'art. 37, n. 4.
paragrafo 10
La Commissione non ignora che la concessione di una siffatta dilazione non ha precedenti nella storia del mercato comune; essa comunque è dell'avviso che tale proroga dovrebbe avere una durata relativamente breve e che, in definitiva, nulla osti a che la terza questione del Bundesfinanzhof venga risolta nel senso sopra indicato.
paragrafo 11
Rispondendo ad un quesito della Corte, il rappresentante della Repubblica federale ha precisato che gli obblighi e le facoltà derivanti dall'art. 37, n. 4, concernono tanto le autorità comunitarie quanto gli Stati membri. Se la Repubblica federale non ha preso alcuna iniziativa in proposito è perché essa ha ritenuto opportuno attendere l'emanazione di una normativa comunitaria.
paragrafo 12
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 21 gennaio 1976.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 18 giugno 1975, pervenuta in cancelleria l'11 agosto successivo, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, tre questioni vertenti sull'interpretazione degli artt. 12 e 37 del trattato CEE.
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra un importatore tedesco di distillati di bucce di agrumi di origine italiana e l'amministrazione doganale della Repubblica federale di Germania, controversia vertente sulla compatibilità con le norme sopra citate della tassa speciale di conguaglio sull'importazione di prodotti alcolici, denominata «Preisausgleichsabgabe».
punto 2
Detta tassa è stata istituita nell'ambito del riordinamento del monopolio nazionale dell'alcol, attuato nella Repubblica federale in ottemperanza alla racco — mandazione 22 dicembre 1969 (GU 1970, n. L 31, pag. 20) che la Commissione ha formulato in base all'art. 37, n. 6, del trattato.
Nell'intento di assicurare, pur sopprimendo il diritto esclusivo di importazione del monopolio, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati, le autorità della Repubblica federale di Germania hanno istituito la tassa suddetta, calcolata in funzione della differenza fra il prezzo base, in rapporto al quale è fissato il prezzo corrisposto dal monopolio ai produttori nazionali di alcol, ed il prezzo minimo di vendita dell'alcol puro praticato nello Stato membro esportatore.
punto 3
Dal fascicolo e dai ragguagli forniti dal governo tedesco e dalla Commissione emerge che la tassa in questione, non avendo né per oggetto né per effetto di compensare un onere interno gravante sul prodotto nazionale, non si inquadra nell'ambito di un sistema generale di tributi interni.
punto 4
Il giudice di rinvio chiede in primo luogo se sia incompatibile con l'art. 12 del trattato CEE l'istituzione di una tassa che gravi esclusivamente sull'acquavite e sui prodotti a base di alcol etilico importati da altri Stati membri e la cui aliquota corrisponda al complesso degli oneri gravanti sugli analoghi prodotti nazionali per effetto del monopolio, anche se detti prodotti non sono espressamente assoggettati alla stessa tassa.
In caso di soluzione negativa, si chiede se la riscossione di detta tassa sia incompatibile con l'art. 37, n. 2, del trattato.
In caso di risposta affermativa al primo o al secondo quesito, infine, il giudice a quo chiede se la riscossione della tassa in oggetto trovi fondamento nell'art. 37, n. 4, del trattato.
punto 5
Considerato che la tassa di conguaglio si iscrive, per la sua struttura e natura, nel sistema del monopolio tedesco dell'alcol, la prima questione va esaminata alla luce dell'art. 37, che contempla specificamente il riordinamento dei monopoli nazionali.
punto 6
La seconda e la terza questione sono connesse, nel senso che è opportuno, innanzittuto, interpretare l'art. 37, nel suo insieme e nel contesto del trattato.
punto 7
Ai sensi dell'art. 37, n. 1, gli Stati membri procedono al progressivo riordinamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale, in modo da sopprimere qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni di approvvigionamento e di smercio.
Pur non prescrivendo l'abolizione dei predetti monopoli, tale norma ne impone un riordinamento che garantisca, alla scadenza del periodo transitorio, la soppressione totale delle discriminazioni in oggetto.
Peraltro, il suddetto articolo, nel n. 2, impone agli Stati membri l'obbligo di astenersi, fin dall'inizio del periodo transitorio, dall'emanare qualsiasi provvedimento atto a limitare la portata delle norme relative all'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.
La stessa norma, nel n. 3, dispone che il ritmo delle misure di cui al n. 1 dev'essere adattato all'eliminazione delle restrizioni quantitative per gli stessi prodotti, prevista dagli artt. 30-34.
punto 8
L'art. 37, n. 1, non contempla esclusivamente l'abolizione delle restrizioni quantitative, ma vieta, alla scadenza del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto concerne le condizioni di approvvigionamento e di smercio.
Ne consegue che tale norma riguarda non solo le importazioni e le esportazioni che costituiscono l'oggetto immediato del monopolio, ma anche qualsiasi provvedimento connesso all'esistenza di questo e che incida sugli scambi intracomunitari di determinati prodotti, soggetti o meno a regime di monopolio, e di conseguenza qualsiasi tributo che abbia per effetto di discriminare le merci importate rispetto ai prodotti nazionali soggetti al regime monopolistico.
Dalle disposizioni di cui sopra e dalla loro concatenazione risulta che l'obbligo imposto al n. 1 mira a garantire il rispetto del principio fondamentale della libera circolazione delle merci nell'intero territorio della Comunità economica europea, in particolare mediante l'abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente negli scambi fra gli Stati membri.
Una tassa come quella in oggetto, istituita successivamente all'entrata in vigore del trattato CEE, è quindi incompatibile con l'art. 37, n. 2.
punto 9
Tuttavia, il governo tedesco sostiene — in conformità, del resto, alla raccomandazione della Commissione — che l'art. 37, n. 4, giustifica la riscossione di una tassa d'effetto equivalente, mirante a garantire l'occupazione e il tenore di vita dei produttori tedeschi di alcol di origine agricola; tale onere, infatti, offrirebbe a detti produttori le medesime garanzie di cui essi godevano per effetto del diritto esclusivo d'importazione del monopolio, soppresso dalle autorità tedesche in ottemperanza agli obblighi sanciti dal n. 1 dello stesso articolo.
punto 10
Nel caso di un monopolio che comporti una normativa mirante ad agevolare lo smercio di un prodotto agricolo, l'art. 37, n. 4, sottolinea l'opportunità di assicurare, nell'applicazione delle disposizioni contenute nello stesso articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avendo riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie.
punto 11
L'art. 37, n. 1, impone agli Stati membri, alla scadenza del periodo transitorio, un obbligo di risultato, preciso e incondizionato.
Lungi dal prevedere una deroga a favore di determinati provvedimenti emanati nell'ambito di un monopolio, il n. 4 dell'art. 37 è destinato a spiegare la sua efficacia «nell'applicazione delle norme» dello stesso articolo.
Esso ha lo scopo di offrire alle autorità nazionali la possibilità di emanare — se necessario, di concerto con le istituzioni comunitarie — provvedimenti di varia natura onde neutralizzare le eventuali ripercussioni, sull'occupazione e sul tenore di vita dei produttori interessati, della soppressione delle discriminazioni necessariamente esistenti nell'ambito di un sistema monopolistico. Siffatte garanzie equivalenti devono, tuttavia, a loro volta, essere compatibili con le disposizoni di cui all'art. 37, nn. 1 e 2.
punto 12
Pertanto, la seconda e la terza questione del giudice di rinvio vanno risolte nel senso che, dopo la scadenza del periodo transitorio, l'art. 37 del trattato CEE osta a che uno Stato membro riscuota una tassa gravante sul solo prodotto importato da un altro Stato membro e mirante a compensare la differenza fra il prezzo di vendita praticato nel paese esportatore ed il prezzo, più elevato, pagato dal monopolio nazionale ai produttori della merce nazionale corrispondente, mentre le disposizioni di cui al n. 4 dell'art. 37 con consentono alcuna deroga alle altre disposizioni di tale articolo.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 13
Le spese sostenute dalla Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.
Per questi motivi,
Dispositivo
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele, con ordinanza 18 giugno 1975, dal Bundesfinanzhof afferma per diritto:
1o Dopo la scadenza del periodo transitorio, l'art. 37 del trattato CEE osta a che uno Stato membro riscuota una tassa gravante sul solo prodotto importato da un altro Stato membro e mirante a compensare la differenza fra il prezzo di vendita praticato nel paese esportatore ed il prezzo, più elevato, pagato dal monopolio nazionale ai produttori della merce nazionale corrispondente.
2o Le disposizioni di cui al n. 4 dell'art. 37 non consentono alcuna deroga alle altre disposizioni di tale articolo.
Firme
R. Lecourt
H. Kutscher
A. O'Keeffe
A. M. Donner
J. Mertens de Wilmars
M. Sørensen
A. J. Mackenzie Stuart
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 17 febbraio 1976.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt