Sez. 4, Sentenza n. 3741 del 24/10/1985 Ud. (dep. 14/05/1986) Rv. 172705 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPELLANTE - SOLO L'IMPUTATO - QUALIFICAZIONE GIURIDICA PIÙ GRAVE DEL FATTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPELLANTE - SOLO L'IMPUTATO - QUALIFICAZIONE GIURIDICA PIÙ GRAVE DEL FATTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
In grado di appello, quando l'appellante sia il solo imputato, fermo il divieto della reformatio in peius e cioè il divieto di infliggere una pena più grave o di revocare benefici, il giudice può dare al reato una diversa qualificazione anche più grave, con l'unica limitazione che non venga superata la Competenza del giudice di primo grado; se la nuova definizione, a differenza di quella originaria, non consente l'applicazione del decreto di amnistia, il giudice di appello ha il dovere di escludere tale applicazione. (V mass n 142207; (V mass n 161191).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)