Sez. U, Sentenza n. 931 del 24/02/1978 (Rv. 390267 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - PROCEDIMENTO - RITENUTA INAPPLICABILITA - SENTENZA DEL PRETORE - MEZZO D'IMPUGNAZIONE - APPELLO - PRETESA ILLEGITTIMITA DI DETTA SENTENZA EX LEGGE N 317 DEL 1967 - IRRILEVANZA - RICORSO PER CASSAZIONE AI SENSI DI TALE LEGGE - INAMMISSIBILITA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - PROCEDIMENTO - RITENUTA INAPPLICABILITA - SENTENZA DEL PRETORE - MEZZO D'IMPUGNAZIONE - APPELLO - PRETESA ILLEGITTIMITA DI DETTA SENTENZA EX LEGGE N 317 DEL 1967 - IRRILEVANZA - RICORSO PER CASSAZIONE AI SENSI DI TALE LEGGE - INAMMISSIBILITA.*
L'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice nel provvedimento stesso, a prescindere dalla sua esattezza. Pertanto, la sentenza con la quale il pretore, adito ai sensi dell'art 9 della legge 3 maggio 1967 n 317 sulla cosiddetta depenalizzazione delle violazioni alle norme della circolazione stradale e dei regolamenti locali, neghi che la controversia rientri nell'ambito di applicazione della relativa disciplina, e la risolva nell'Esercizio dei suoi normali poteri di cognizione e decisione, al di fuori dello speciale procedimento previsto e regolato dalla citata legge, deve ritenersi impugnabile con appello e non con ricorso per Cassazione, alla stregua dei principi generali del codice di rito, mentre rimane irrilevante, al fine indicato, ogni indagine sulla legittimita di detta qualificazione. (V 1354/75, mass n 374884; (V 4178/74, mass n 372823).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)