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Sez. 3, Sentenza n. 335 del 20/01/1986 (Rv. 443955 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE DEL MEZZO D'IMPUGNAZIONE ESPERIBILE - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI ESECUZIONE FORZATA.*
Stato
decisa il 1986-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443955-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE DEL MEZZO D'IMPUGNAZIONE ESPERIBILE - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI ESECUZIONE FORZATA.*

L'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione giuridica del rapporto controverso data dal giudice nello stesso provvedimento, a prescindere dalla sua esattezza. (nella specie, il tribunale, investito dell'appello avverso il provvedimento con la quale il pretore, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di revoca (per errore di fatto) della dichiarazione resa positivamente dal terzo in procedimento di esecuzione presso terzi, aveva esaminato la domanda del terzo qualificandola come Azione di accertamento dell'insussistenza del suo debito verso il debitore esecutato, ad esso rimessa per Competenza quale giudice di primo grado. La S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto avverso la sentenza del tribunale ritenendone l'appellabilità). (V 3380/81, mass n 413964; (V 4506/78, mass n 394178; (V 931/78, mass n 390267).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)