diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 696 del 23/01/1997 (Rv. 501966 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Accertamento tecnico giudiziale preventivo - Efficacia interruttiva della prescrizione - Sussistenza - Condizioni - Volontà del titolare del diritto di far accertare e riconoscere il diritto stesso - Idoneità - Esercizio all'azione di accertamento negativo del debitore - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501966-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE

L'accertamento tecnico preventivo in tanto può essere assunto nell'ambito dei giudizi conservativi di cui al primo comma dell'art. 2943 cod. civ. in quanto si strutturi come atto strumentale all'esercizio del diritto in prescrizione, ossia sia introdotto dal titolare del diritto medesimo nella prospettiva, ed in funzione, della successiva instaurazione (nei confronti dei soggetti tenuti a rispettarlo) del procedimento cognitivo finalizzato al suo accertamento ed alla sua tutela. Esso, invece, non ha efficacia interruttiva della prescrizione nel caso in cui si proposto nei confronti di chi si asserisce titolare del diritto, in funzione della successiva introduzione di un giudizio di cognizione di accertamento negativo, atteso che, in questa ipotesi, il ricorso introduttivo del procedimento ex art. 696 cod. proc. civ. non estrinseca l'indispensabile volontà del titolare del diritto di ottenere che il diritto stesso sia accertato e riconosciuto (nella specie, è stato ritenuto inidoneo ad interrompere la prescrizione un ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto dal debitore in funzione dell'immediato accertamento dell'esatto ammontare delle sue obbligazioni nei confronti del creditore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)