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Sez. 3, Sentenza n. 569 del 09/03/1967 (Rv. 326537 - 01)

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - RITARDO IN DIPENDENZA DELLA DURATA DEL PROCESSO - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DEL RISARCIMENTO - DIFFERENZA E CUMULO CON LA RESPONSABILITA PROCESSUALE.*
Stato
decisa il 1967-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326537-01

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - RITARDO IN DIPENDENZA DELLA DURATA DEL PROCESSO - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DEL RISARCIMENTO - DIFFERENZA E CUMULO CON LA RESPONSABILITA PROCESSUALE.*

La responsabilita del conduttore che violi l'Obbligo di restituire l'immobile locato alla data stabilita, in base al disposto degli art. 1218 e 1591 cod.civ., e del tutto diversa da quella prevista dall-art. 96 cod.proc.civ., che attiene all'Esercizio dell'attivita processuale, e non puo ritenersi da questa assorbita. Pertanto la responsabilita del conduttore e ammissibile anche quando il ritardo nella restituzione abbia costituito oggetto di giudizio e sia dipeso in tutto o in parte dalla durata del relativo processo, e puo concorrere con l'altra, autonoma e di natura extracontrattuale, prevista dall'art. 96 cod. proc.civ.. (Conf. 2764-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)