Sez. 3, Sentenza n. 3445 del 21/06/1979 (Rv. 399863 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - APPALTO O CESSIONE DI LAVORI E SERVIZI PER LE FERROVIE DELLO STATO - DANNO A DIPENDENTI DELL'APPALTATORE O DEL CONCESSIONARIO - RESPONSABILITA DELLA PA - CLAUSOLA DI MANLEVA - LICEITA - LIMITI.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - APPALTO O CESSIONE DI LAVORI E SERVIZI PER LE FERROVIE DELLO STATO - DANNO A DIPENDENTI DELL'APPALTATORE O DEL CONCESSIONARIO - RESPONSABILITA DELLA PA - CLAUSOLA DI MANLEVA - LICEITA - LIMITI.*
Non e vietata dall'art 1229 cod civ, ed e quindi valida, la clausola di manleva, normalmente inserita nei contratti di appalto o di cessione di lavori e servizi per le ferrovie dello stato, con la quale, lasciando immodificata la responsabilita dell'amministrazione verso i dipendenti dell'appaltatore e del concessionario danneggiati dal fatto colposo dell'amministrazione stessa, siano riversati sull'appaltatore o concessionario, gli oneri derivanti dalla propria responsabilita, a condizione, peraltro, che il terzo assuntore di tali oneri vi abbia un interesse, come nel caso di assunzione dell'Onere risarcitorio in corrispondenza del prezzo dell'appalto, calcolato anche in funzione di tale rischio. (Conf 1896/77, mass n 385608).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Regio Decr. 31/10/1873 num. 1687 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)