Sez. 1, Sentenza n. 1896 del 13/05/1977 (Rv. 385608 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - APPALTO O CESSIONE DI LAVORI E SERVIZI PER LE FERROVIE DELLO STATO - DANNO A DIPENDENTI DELL'APPALTATORE O DEL CONCESSIONARIO - RESPONSABILITA DELLA PA - CLAUSOLA DI MANLEVA - LICEITA - LIMITI.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - APPALTO O CESSIONE DI LAVORI E SERVIZI PER LE FERROVIE DELLO STATO - DANNO A DIPENDENTI DELL'APPALTATORE O DEL CONCESSIONARIO - RESPONSABILITA DELLA PA - CLAUSOLA DI MANLEVA - LICEITA - LIMITI.*
Non puo ritenersi vietata dall'art 1229 cod civ, ed e quindi valida, la cosiddetta 'clausola di manlevĂ , normalmente inserita nei contratti di appalto o di cessione di lavori e servizi per le ferrovie dello stato, con la quale, lasciando ferma la responsabilita della amministrazione verso i dipendenti dell'appaltatore o del concessionario danneggiati dal fatto colposo dell'amministrazione stessa, si consenta tuttavia a questa di riversare su altri, e anche sullo stesso appaltatore o concessionario, gli oneri derivanti dalla propria responsabilita, a condizione, peraltro, che il terzo, assuntore di tali oneri, vi abbia un interesse (in difetto del quale il patto sarebbe nullo per Mancanza o illiceita della causa). (Conf 2348/74, mass n 370743; (Conf 1756/74, mass n 347712).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Regio Decr. 31/10/1873 num. 1687 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)