Sez. L, Sentenza n. 1479 del 02/03/1984 (Rv. 433571 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - DIPENDENTI DELL'ITALGAS - RIDUZIONE TARIFFARIA DEL CONSUMO DEL GAS CONCESSA DALL'AZIENDA - NATURA RETRIBUTIVA - CONSEGUENZE IN TEMA DI CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - DIPENDENTI DELL'ITALGAS - RIDUZIONE TARIFFARIA DEL CONSUMO DEL GAS CONCESSA DALL'AZIENDA - NATURA RETRIBUTIVA - CONSEGUENZE IN TEMA DI CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE.*
La riduzione tariffaria concessa, in virtù del contratto collettivo di lavoro, dalla Italgas ai propri dipendenti, che consumano il gas erogato dalla stessa società, costituisce, per il suo controvalore, un elemento della retribuzione, secondo l'ampia nozione offertane dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, che è assoggettabile a contribuzione previdenziale, non rilevando in contrario né la circostanza che di essa usufruiscano anche i pensionati, né il preteso scopo assistenziale dell'agevolazione, né, infine, la Mancanza di un decreto ministeriale determinativo del valore di tale prestazione in natura, che deve perciò stabilirsi in ragione dei prezzi locali. (V 587/81, mass n 411072; (V 1976/81, mass n 412674).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)