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Sez. 2, Sentenza n. 3688 del 10/08/1977 (Rv. 387332 - 01)

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELLA APPROVAZIONE - EDIFICAZIONE RESIDENZIALE - LIMITAZIONI PREVISTE DALL'ART 17 DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387332-01

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELLA APPROVAZIONE - EDIFICAZIONE RESIDENZIALE - LIMITAZIONI PREVISTE DALL'ART 17 DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

A partire dall'entrata in vigore della legge n 291 del 1971 - recante provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche, in materia urbanistica e per l'incentivazione dell'attivita edilizia - le speciali limitazioni all'edificazione residenziale previste dall'art 17 della legge 6 agosto 1967 n 765 si applicano: a) per i comuni inclusi negli appositi elenchi, fino alla data di approvazione dei piani regolatori da essi adottati (art 4, terzo comma, della legge n 291 cit); b) per tutti gli altri comuni, fino alla data di presentazione dei loro piani regolatori alla autorita competente per l'approvazione. (V 3209/74, mass n 371724).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 com. 5 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 01/06/1971 num. 291 art. 4 com. 1, Legge 01/06/1971 num. 291 art. 4 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)