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Sez. 1, Sentenza n. 3870 del 30/03/2000 (Rv. 535193 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI | Costituzione dell'appellante - Termine ex art. 98 legge fall. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535193-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI

In tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, l'appellante non ha l'onere di costituirsi in giudizio nel termine di cinque giorni dalla data di notificazione dell'atto d'appello, essendo inapplicabile a tale grado di giudizio la disposizione del terzo comma dell'art. 98 legge fall. (a norma della quale i creditori devono costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza ed, in mancanza di tempestiva costituzione, l'opposizione si reputa abbandonata).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)