Sez. 3, Sentenza n. 9521 del 20/04/2007 (Rv. 596563 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Prescrizione quadriennale dell'azione disciplinare, di cui all'articolo 146 della legge 16 febbraio 1913, n.89 (nella formulazione anteriorre alle modifiche apportate dall'articolo 29 del d.lgs. 1 agosto 2006, n.249) - Interruzione per effetto del procedimento disciplinare, della contestazione delle infrazioni e delle pronunce del Consiglio notarile o del Tribunale e della Corte di Appello - Esclusione - Conseguenze - Improcedibilità dell'azione - Configurabilità - Rilevabilità anche di ufficio e in sede di legittimità - Sussistenza.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
La prescrizione quadriennale dell'azione disciplinare contro i notai, di cui all'articolo 146 della legge 16 febbraio 1913, n.89 (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall'articolo 29 del d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249), la quale non subisce interruzioni per effetto del procedimento disciplinare, della contestazione delle infrazioni e delle pronunce del Consiglio notarile o del Tribunale, quindi anche della Corte di Appello, determina l'improcedibilità dell'azione ed è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 146 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)