Sez. 1, Sentenza n. 1150 del 11/02/1999 (Rv. 523130 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Espropriazione presso terzi - Questioni circa la pignorabilità dei beni - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. - Proposizione - Legittimità - Limiti temporali - Ordinanza di assegnazione - Funzione conclusiva del procedimento espropriativo - Conseguenze - Impugnazione dell'ordinanza ex art. 615 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Impugnazione ex art. 617 cod. proc. civ. - Legittimità - Condizioni e limiti - Contestazioni dell'ordinanza sotto il profilo dell'impignorabilità dei beni - Inammissibilità - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione relativa alla pignorabilità dei beni è legittimamente proponibile, ex art. 615 cod. proc. civ., soltanto fino al momento in cui l'azione esecutiva non si sia consumata per effetto dell'avvenuta espropriazione (e senza che la scadenza del termine per la sua proposizione possa prolungarsi con riferimento al - diverso - termine stabilito per l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ. instaurata avverso la medesima ordinanza). A tal proposito, strutturandosi l'ordinanza di assegnazione del bene pignorato, sul piano morfologico non meno che su quello funzionale, come l'atto conclusivo del procedimento espropriativo, deve ritenersi che l'opposizione all'esecuzione possa proporsi soltanto sino a che non risulti pronunciata detto provvedimento (pur sempre impugnabile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, ma solo limitatamente ai profili che ne involgano vizi specifici suoi propri), all'esito del quale nessuna opposizione che riguardi il profilo della impignorabilità dei beni risulterà più legittimamente proponibile - non l'opposizione all'esecuzione, che presuppone, per sua stessa natura, la "pendenza" di un giudizio di opposizione (ciò che resta escluso, come detto, per effetto dell'emanazione dell'ordinanza di assegnazione), non l'opposizione agli atti esecutivi, che, pur ammessa con riferimento non solo alla regolarità formale dell'ordinanza "de qua", ma a qualunque suo altro vizio (ivi compreso quello della inopportunità od incongruenza), resta pur sempre legata alla contestazione delle modalità di esercizio concreto dell'azione esecutiva ("quomodo executionis"), e non può correttamente estendersi sino alla contestazione relativa alla pignorabilità dei beni, che investe l'essenza stessa del "se" dell'esecuzione - . (Contra, limitatamente alla necessità del decorso del termine perentorio di cui all'art. 617 cod. proc. civ. anche per la proposizione dell'opposizione ex art. 615, Cass. 8806262, rv 460605)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)