diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 23968 del 03/03/2011 Ud. (dep. 15/06/2011) Rv. 250375 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Reati in materia antinfortunistica - Omessa redazione e tenuta del documento di valutazione dei rischi - Aziende che occupano fino a dieci addetti - Obbligo di elaborare in forma semplificata tale documento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250375-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

Integra il reato previsto dall'art. 4, comma secondo, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 l'omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori (cosiddetto D.V.R.) da parte del datore di lavoro di un'azienda che occupi fino a dieci addetti, in quanto le modalità semplificate di adempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, previste per tali aziende dal comma undicesimo della citata disposizione, non esonerano il datore di lavoro dall'obbligo di predisporre e tenere il predetto documento. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che sussiste continuità normativa tra le richiamate disposizioni del D.Lgs. n. 626 del 1994 e le nuove disposizioni, abrogative delle precedenti, oggi contemplate dagli artt. 28 e 29, comma quinto, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4 com. 11, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 29 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)