Sez. 4, Sentenza n. 32245 del 20/06/2018 Cc. (dep. 13/07/2018) Rv. 273458 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE | Reato di cui all'art. 624-bis cod.pen. - Nozione di privata dimora - Presupposti - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di "privata dimora" i luoghi che hanno le caratteristiche proprie dell'abitazione o nei quali si svolgono atti della vita privata in modo riservato e con preclusione dell'accesso a terzi, non essendo sufficiente che si tratti soltanto di luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata che aveva ravvisato il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso in un circolo sportivo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 614, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 bis PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)