Sez. 3 - , Sentenza n. 47123 del 24/05/2018 Ud. (dep. 17/10/2018) Rv. 274419 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Reato di interferenze illecite nella vita privata - Luogo di privata dimora – Nozione - Ambulatorio ospedaliero adibito momentaneamente a spogliatoio - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 615 bis cod. pen., l'ambulatorio di un ospedale deve qualificarsi come luogo di privata dimora, essendo il suo uso riservato al personale e ai singoli pazienti che vi sono ammessi ed essendo irrilevante la circostanza che ad usare il locale sia anche l'autore dell'indebita interferenza.(Nella fattispecie la Corte di Cassazione ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato il reato di cui all'art. 615 bis cod. pen. nel caso di videoriprese effettuate da un dipendente ospedaliero ai danni dei pazienti o di colleghi di lavoro all'interno di una stanza adibita momentaneamente a spogliatoio per ragioni servizio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)