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Sez. L, Sentenza n. 5160 del 19/04/2000 (Rv. 535886 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Equo indennizzo - Natura del relativo credito - Rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Rivalutazione ex D.M. 2 luglio 1983 - Compatibilità.
Stato
decisa il 2000-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535886-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI

Il credito del dipendente delle Ferrovie dello Stato relativo all'equo indennizzo, integrando un trattamento di natura non risarcitoria e non previdenziale (attesa la coincidenza del soggetto erogatore col datore di lavoro) direttamente derivante dal rapporto di servizio, rientra tra i crediti di lavoro suscettibili di rivalutazione ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ.; tale rivalutazione non è incompatibile con quella prevista dal D.M. 2 luglio 1983, atteso che il meccanismo relativo a quest'ultima attiene alla determinazione (sia in sede amministrativa che giudiziale) dell'ammontare dell'indennizzo maturato alla data della domanda amministrativa e calcolato secondo lo stipendio spettante al dipendente a tale data, mentre la salvaguardia monetaria di cui al citato art. 429 opera, senza possibilità di duplicazioni, per i ritardi ulteriori rispetto all'anzidetta data di maturazione del credito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 26/03/1958 num. 425 art. 208, Legge 26/03/1958 num. 425 art. 209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)