Sez. L, Sentenza n. 2202 del 23/02/1993 (Rv. 481050 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Malattie e infortuni | Credito relativo all'equo indennizzo - Credito di lavoro - Configurabilità - Disciplina ex art. 429 cod. proc. civ. in tema di interesse e rivalutazione - Applicabilità.
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Malattie e infortuni
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. (in tema di interessi e rivalutazione monetaria) , costituisce "credito di lavoro" non solo quello retributivo ma ogni credito che sia in diretta relazione causale con il rapporto di lavoro, e, quindi, anche il credito del dipendente delle FF.SS. relativo all'equo indennizzo, che integra un trattamento di natura non previdenziale - come confermato dalla coincidenza del soggetto erogante con il datore di lavoro - e con finalità parzialmente risarcitoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)