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Sez. L, Sentenza n. 12479 del 25/08/2003 (Rv. 566254 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ | Equo indennizzo - Natura retributiva - Conseguenze - Spese processuali - Applicabilità dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566254-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ

Poiché l'equo indennizzo, originariamente previsto per i dipendenti pubblici ed esteso ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato dall'art. 11 della legge 6 ottobre 1981, n. 564, ha natura retributiva in senso lato e non è riconducibile ad un autonomo rapporto previdenziale, le relative controversie non rientrano, ai fini delle spese processuali, nell'ambito di applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 64, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)