Sez. L, Sentenza n. 3912 del 12/06/1986 (Rv. 446745 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - RAPPORTO DI DIPENDENZA O CONNESSIONE CON L'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - ACCERTAMENTO IN CONCRETO - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - RAPPORTO DI DIPENDENZA O CONNESSIONE CON L'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - ACCERTAMENTO IN CONCRETO - NECESSITÀ.*
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 334 cod. proc. civ., che consente l'impugnazione incidentale tardiva, il rapporto di dipendenza o connessione fra questa e l'impugnazione principale non deve essere valutato in astratto, ma facendo riferimento concreto alla natura ed alle interferenze reciproche degli interessi azionati in giudizio, in relazione all'assetto che hanno ricevuto in sentenza. Pertanto, nelle controversie di lavoro, quando le contrapposte pretese si riducono alla Determinazione del globale trattamento economico e giuridico del lavoratore, il nesso fra le due impugnazioni va riconosciuto anche se ciascuna di esse poggi su specifici presupposti di fatto o involga l'esame di questioni diverse. (V 2876/83, mass n 427801; (Conf 374/83, mass n 425185; (Conf 3698/81, mass n 414342).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)