Sez. 5, Sentenza n. 7340 del 13/05/2003 (Rv. 562981 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ordinanza di estinzione del giudizio ex art. 48 legge n. 413/91- Presupposto - Revoca di detta ordinanza - Presupposti - Comunicazione da parte dell'Ufficio della inapplicabilità del condono - Sufficienza - Richiesta di revoca - Termine ex art. 26 D.Lgs. n. 546 del 1992 - Inapplicabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'ordinanza estintiva del giudizio emessa ai sensi dell'art. 48 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 incide sul giudizio, definendolo, solo se in sede amministrativa non risulti illegittima la procedura di richiesta e liquidazione del tributo dovuto per condono, altrimenti essa deve essere revocata sulla base della sola comunicazione dell'Ufficio relativa alla inapplicabilità del condono e, quindi, senza che necessiti l'impugnazione o l'opposizione di questo, e senza che l'Ufficio, per la richiesta di revoca, possa ritenersi vincolato dal termine di sessanta giorni di cui all'art. 62, del D.Lgs. n. 546 del 1992 per ricorrere davanti alla Corte di cassazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 44, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)