Sez. 1, Sentenza n. 4471 del 05/05/1999 (Rv. 526020 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ordinanza di estinzione del giudizio ex art. 48 legge n. 413/91- Presupposto - Revoca di detta ordinanza - Presupposti - Comunicazione da parte dell'Ufficio della inapplicabilità del condono - Sufficienza - Richiesta di revoca - Termine ex art. 22, ultimo comma, d.P.R. n. 636/72 - Inapplicabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'ordinanza estintiva del giudizio emessa ai sensi dell'art. 48 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 incide sul giudizio, definendolo, solo se in sede amministrativa non risulti illegittima la procedura di richiesta e liquidazione del tributo dovuto per condono, altrimenti essa deve essere revocata sulla base della sola comunicazione dell'Ufficio della inapplicabilità del condono, e, quindi, senza impugnazione o opposizione di questo, e senza che l'Ufficio, per la richiesta di revoca, possa ritenersi vincolato dal termine di trenta giorni di cui all'art. 22, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 44, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)