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Sez. 1, Sentenza n. 392 del 20/02/1970 (Rv. 345342 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROVINCIALI - IMPOSTA DI REGISTRO - STATUIZIONE DI NON EDIFICABILITA DI UN FONDO IN BASE AGLI ELEMENTI OBIETTIVI - VALUTAZIONE DI FATTO - EFFETTI - APPLICABILITA DELLA NORMATIVA DELLA VALUTAZIONE AUTOMATICA - INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345342-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROVINCIALI - IMPOSTA DI REGISTRO - STATUIZIONE DI NON EDIFICABILITA DI UN FONDO IN BASE AGLI ELEMENTI OBIETTIVI - VALUTAZIONE DI FATTO - EFFETTI - APPLICABILITA DELLA NORMATIVA DELLA VALUTAZIONE AUTOMATICA - INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA - ESCLUSIONE.*

In materia di imposta di registro, quando la commissione provinciale delle imposte si limiti a stabilire la non edificabilita di un terreno in base alle sue caratteristiche obiettive, compie una valutazione di fatto, la cui conseguenza e costituita dall'applicabilita delle norme sulla valutazione automatica, e che non comporta la risoluzione di alcuna questione sulla interpretazione di tali norme. (V 446-69, massima n 338515 3026-68, massima n 335888 2737-68, massima n 335332).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)