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Sez. L, Sentenza n. 6177 del 06/07/1996 (Rv. 498397 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - CESSAZIONE O TRASFERIMENTO DI AZIENDA | Società - Fusione per incorporazione - Senza spostamento del luogo di esercizio dell'attività imprenditoriale - Competenza - Criterio ex art. 413, secondo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1996-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498397-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - CESSAZIONE O TRASFERIMENTO DI AZIENDA

Nel caso di fusione (anche per incorporazione) fra società (a seguito della quale si verifica una situazione del tutto analoga a quella della successione universale), qualora l'attività imprenditoriale continui a svolgersi nel medesimo luogo in cui veniva esercitata precedentemente, si determina soltanto una modificazione soggettiva nella titolarità dei beni aziendali senza alcuna cessazione o trasferimento dell'azienda o della dipendenza di questa, onde ai fini della competenza in controversia di lavoro non opera lo speciale criterio di collegamento di cui al comma terzo dell'art. 413 cod. proc. civ., ma deve farsi riferimento al criterio di cui al comma secondo del medesimo articolo, a nulla rilevando che la sede della società incorporante non si trovi in uno dei luoghi ivi indicati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)