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Sez. 3, Ordinanza n. 21415 del 23/06/2026 (Rv. 679398-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE | Iva - Diritto di rivalsa ex art. 60 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Ambito applicativo - Variazione in aumento ex art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Differenze.
Stato
decisa il 2026-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679398-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE

In tema di IVA, la disciplina della rivalsa prevista dall'art. 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, avente carattere speciale e derogatorio, trova applicazione esclusivamente nell'ipotesi in cui la maggiore imposta derivi da un formale accertamento o rettifica dell'Amministrazione finanziaria, presupponendo, ai fini del suo esercizio, l'avvenuto pagamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi; diversamente, ove l'aumento dell'imponibile o dell'imposta consegua alla correzione di inesattezze della fatturazione posta in essere spontaneamente dal soggetto passivo, opera il meccanismo ordinario di variazione in aumento di cui all'art. 26 del medesimo decreto, che non richiede alcun previo accertamento e legittima la rivalsa nei rapporti tra le parti del rapporto negoziale.

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)