Sez. 1, Sentenza n. 14577 del 16/06/2010 (Rv. 613638 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE | Cessione di beni - Rettifica della dichiarazione - Pagamento della maggiore imposta - Diritto del cedente alla rivalsa - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE
In tema di IVA, il cedente che, a seguito di rettifica della dichiarazione annuale, abbia versato all'Erario una maggiore imposta rispetto a quella riscossa in via di rivalsa dal cessionario, non può pretendere da quest'ultimo l'integrazione della somma originariamente pagata, trovando applicazione lo specifico divieto di cui all'art. 60, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, norma, quest'ultima, finalizzata a garantire la stabilità dei rapporti giuridici, che risulterebbe compromessa da rivalse su operazioni anche remote e dal tentativo del cessionario - se soggetto passivo di IVA - di detrarre la relativa imposta. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto di una cooperativa edilizia ad ottenere da parte dei soci assegnatari degli immobili il versamento, "pro quota", di quanto pagato a seguito di un avviso di rettifica della dichiarazione annuale).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)