Sez. 5, Sentenza n. 3291 del 02/03/2012 (Rv. 621987 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE | Esecuzione di operazioni imponibili IVA - Instaurazione di due rapporti autonomi - Conseguenze - Applicazione di aliquota inferiore a quella dovuta - Diritto di rivalsa per la differenza versata all'Erario - Configurabilità - Sussistenza - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE
L'esecuzione di operazioni imponibili ai fini dell'IVA comporta "ex lege" l'instaurazione di due autonomi rapporti giuridici, l'uno tributario e pubblicistico tra l'Erario ed il cedente o prestatore, l'altro civilistico tra quest'ultimo e il cessionario o committente, riguardo alla rivalsa. Pertanto, allorché il cedente sia stato indotto in errore dal cessionario sull'effettiva applicabilità di un'aliquota agevolata, non può ripetere da quest'ultimo - estraneo al rapporto pubblicistico - la maggiore imposta che gli venga richiesta dall'Erario, in conseguenza di un accertamento o di una rettifica, ex art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sebbene egli non resti privo di tutela, potendo esercitare la rivalsa fino all'emissione dell'atto impositivo (accertamento o rettifica), integrando la fattura originaria, ovvero emettendo fattura tardiva.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)