Sez. L, Sentenza n. 5117 del 15/09/1981 (Rv. 415905 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - PERSONALE SUDDIVISO NELLE CATEGORIE DEI DIRIGENTI, FUNZIONARI, IMPIEGATI E SUBALTERNI - FACOLTÀ DI OPZIONE DELLA QUALIFICA SUPERIORE - ESERCIZIO NEL SOLO AMBITO DELLA CARRIERA DI APPARTENENZA - NECESSITÀ - PASSAGGIO DALL'UNA ALL'ALTRA DELLE CATEGORIE - PRECLUSIONE - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - PERSONALE SUDDIVISO NELLE CATEGORIE DEI DIRIGENTI, FUNZIONARI, IMPIEGATI E SUBALTERNI - FACOLTÀ DI OPZIONE DELLA QUALIFICA SUPERIORE - ESERCIZIO NEL SOLO AMBITO DELLA CARRIERA DI APPARTENENZA - NECESSITÀ - PASSAGGIO DALL'UNA ALL'ALTRA DELLE CATEGORIE - PRECLUSIONE - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.*
In tema di benefici cosiddetti combattentistici, per il personale degli enti, come il Banco di Napoli, che sia suddiviso nelle categorie dei dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni, la facoltà di opzione della qualifica superiore, al fine della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, in luogo degli aumenti periodici di stipendio, secondo la previsione degli artt. 2 secondo comma della legge 24 maggio 1970 n. 336 e 3 primo comma della legge 9 ottobre 1971 n. 824, può essere esercitata soltanto nell'ambito della carriera di appartenenza, cioè dei gradi conseguibili in ciascuna di dette categorie, con conseguente preclusione della possibilità di passaggio dall'una all'altra delle categorie medesime. Tale principio manifestamente non pone le citate norme in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della diversità di trattamento dei suddetti dipendenti rispetto al personale degli enti per i quali non sia contemplata quella distinzione, ovvero, nell'ambito dei dipendenti medesimi, fra coloro che si trovino in una posizione intermedia in una determinata categoria d'appartenenza e coloro che siano invece giunti all'ultimo grado della carriera stessa, trattandosi di scelte del legislatore giustificate dall'oggettiva difformità delle rispettive situazioni. (V. 5215/78, mass. Nn. 394973, 394974; (V. 3543/76, mass. N. 382298).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)