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Sez. 5, Sentenza n. 12702 del 09/07/2004 (Rv. 574397 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Autorizzazione "ex" art. 52 d.lgs. n. 546 del 1992 - Produzione nel corso del giudizio di appello con effetto retroattivo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574397-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'autorizzazione a proporre appello può essere prodotta, e con effetti retroattivi, nel corso del relativo giudizio, fino alla udienza di discussione del ricorso innanzi alla commissione tributaria regionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)