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Sez. 5, Sentenza n. 10242 del 26/07/2001 (Rv. 548524 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Autorizzazione ex art. 52 D.Lgs. n. 546 del 92 - Produzione nel corso del giudizio di appello con effetto retroattivo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548524-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'autorizzazione alla proposizione dell'appello principale, di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 546 del 92, può intervenire od essere prodotta con effetto retroattivo anche nel corso del giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)