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Sez. 5, Sentenza n. 5604 del 09/04/2003 (Rv. 562050 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Autorizzazione ex art. 52 D.Lgs. n. 546 del 1992 - Necessità - Difetto - Inammissibilità dell'appello - Produzione nel corso del giudizio di appello con effetto retroattivo - Ammissibilità - Produzione in sede di legittimità - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2003-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562050-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'autorizzazione a proporre appello - prevista per gli Uffici periferici del Dipartimento delle Entrate dall'art. 52, secondo comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 a pena di inammissibilità dell'appello per difetto di un presupposto processuale - pur potendo essere prodotta, con effetti retroattivi, nel corso del relativo giudizio, non può utilmente essere prodotta in sede di legittimità, stante il tassativo disposto dell'art. 372, primo comma, cod. proc. civ., che permette di produrre, in sede di giudizio di cassazione e in coerenza con la natura di tale giudizio, solo i documenti che riguardano "la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52 com. 2, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 30 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)