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Sez. 1, Sentenza n. 7871 del 11/08/1998 (Rv. 517934 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI) | Contratto di pegno - Clausola contenente generico riferimento ad altri crediti futuri oltre a quello garantito - Nullità - Parziale - Estensione o meno all'intero contratto di pegno - Accertamento del giudice di merito - Criteri - Censurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1998-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517934-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI)

La apposizione, ad un contratto di pegno, di una clausola contenente un generico riferimento "ad ogni altro eventuale credito presente e futuro, diretto o indiretto, vantato dal creditore" oltre alla puntuale indicazione di quello per il quale il pegno risulti convenuto, benché affetta da nullità per contrarietà al disposto dell'art. 2787, comma terzo, cod. civ., non travolge "ipso facto" la efficacia della prelazione pignoratizia anche con riferimento al singolo credito specificamente e ritualmente indicato nel contratto qualora il giudice di merito, in applicazione di tutti i parametri interpretativi funzionali alla individuazione della "essenzialità" o meno della singola pattuizione al fine di dichiarare la nullità dell'intero atto ovvero solo quella, parziale, della clausola viziata (interpretazione della volontà delle parti; ricostruzione oggettiva della perdurante utilità del negozio dopo la rimozione della clausola nulla; mancata prova della inesistenza al mantenimento del contratto da parte dell'interessato), pervenga alla conclusione che la singola convenzione rappresenti null'altro che una clausola di stile (attesane, tra l'altro, la predisposizione a stampa), la cui nullità parziale non si comunica all'intero negozio. L'apprezzamento in proposito formulato, se adeguatamente e razionalmente motivato, non è censurabile da parte del giudice di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2787, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)