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Sez. 2, Sentenza n. 1787 del 10/03/1998 Cc. (dep. 08/04/1998) Rv. 210591 - 01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Pubblico ministero investito da giudice dichiaratosi incompetente dopo l'esercizio dell'azione penale - Richiesta di archiviazione - Preclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210591-01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

Qualora, esercitata l'azione penale, il giudice innanzi al quale sia stato incardinato il giudizio dichiari la propria incompetenza territoriale, deve considerarsi preclusa al pubblico ministero presso il giudice competente, al quale gli atti siano stati trasmessi ai sensi del primo comma dell'art. 23 c.p.p. (come risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 76 del 1993), la possibilità di formulare la richiesta di archiviazione; le valutazioni del pubblico ministero che riceve gli atti, invero, non possono non essere vincolate in forza del principio di irretrattabilità dell'azione penale, dovendosi ritenere che l'esercizio dell'azione penale dia luogo di per sè solo al processo ancorché si ricolleghi all'iniziativa di un pubblico ministero incompetente ed alla richiesta di giudizio ad un giudice anch'esso incompetente, atteso che l'incompetenza non può spiegare alcun effetto sull'avvenuto promovimento dell'azione ma solo determinare, se ed in quanto rilevata, il trasferimento del processo presso il giudice competente. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero con il quale si deduceva l'abnormità del provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, richiesto dell'archiviazione di una notizia di reato in relazione alla quale era già stata esercitata l'azione penale davanti a giudice dichiaratosi incompetente, aveva restituito gli atti e dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta ritenendo che al pubblico ministero istante non fosse consentita attività diversa dall'emissione di un nuovo decreto di citazione a giudizio)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 50, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 50, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 51 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)