Sez. 6, Sentenza n. 20512 del 11/03/2003 Cc. (dep. 08/05/2003) Rv. 225531 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Provvedimento del g.u.p. di incompetenza territoriale - Trasmissione degli atti al PM competente - Richiesta di archiviazione - Legittimità - Esclusione - Irretrattabilità dell'azione penale - Fattispecie.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
L'azione penale una volta esercitata è irretrattabile anche da parte del pubblico ministero presso il giudice investito di competenza ex art. 22, terzo comma, cod. proc. pen.; la trasmissione degli atti a seguito della ritenuta incompetenza territoriale non determina, infatti, la regressione del procedimento alla fase antecedente rispetto a quella già instaurata. Ne consegue che, a seguito della declaratoria di incompetenza adottata dal giudice delle indagini preliminari originariamente richiesto di disporre il rinvio a giudizio, al pubblico ministero presso il giudice competente, al quale siano stati trasmessi gli atti, è preclusa la possibilità di richiedere l'archiviazione, mentre egli potrà formulare al giudice per le indagini preliminari la richiesta di non luogo a procedere. (Nella specie la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento di archiviazione adottato dal giudice su conforme richiesta del PM, perché presupponeva una illegittima regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 22 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)