diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 44345 del 21/05/2019 Cc. (dep. 30/10/2019) Rv. 277254 - 01

AZIONE PENALE - IN GENERE | Sentenza del tribunale di incompetenza territoriale - Trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente - Successiva richiesta di archiviazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2019-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277254-01

AZIONE PENALE - IN GENERE

Dopo la sentenza dichiarativa di incompetenza da parte del tribunale e la conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente, quest'ultimo può liberamente determinarsi in ordine all'esercizio dell'azione penale, potendo formulare anche una richiesta di archiviazione del procedimento. (In motivazione, la Corte ha però escluso che il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che dichiari non luogo a provvedere sulla richiesta di archiviazione, presentata dopo la declaratoria di incompetenza, dia luogo ad abnormità, non determinando alcuno stallo irreversibile del procedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 50, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)