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Sez. 1, Sentenza n. 4492 del 23/08/1985 (Rv. 441955 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE - NULLITÀ SECONDO LA DISCIPLINA DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963 N. 60 - ESTENSIONE AL CONTRATTO PRELIMINARE.*
Stato
decisa il 1985-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441955-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE - NULLITÀ SECONDO LA DISCIPLINA DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963 N. 60 - ESTENSIONE AL CONTRATTO PRELIMINARE.*

Con riguardo agli alloggi assegnati ai lavoratori, secondo la disciplina della legge 14 febbraio 1963 n. 60, la sanzione di nullità del contratto di rivendita, che venga stipulato dallo assegnatario prima del decorso di dieci anni dalla trascrizione del relativo acquisto, contemplata dall'art. 29 della citata legge, è operante anche nei confronti del contratto preliminare, nella parte in cui preveda il contratto definitivo prima della scadenza del suddetto termine, e comporta, pertanto, la nullità del preliminare stesso, ai sensi dell'art. 1419 cod. civ., ove tale pattuizione sul termine di esecuzione presenti caratteri di essenzialità, mentre resta in proposito irrilevante che le parti non abbiano in concreto provveduto a richiedere la stipulazione del definitivo prima dello spirare del decennio. (V 1654/82, mass n 419488).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 14/02/1963 num. 60 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)