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Sez. 2, Sentenza n. 3799 del 30/03/1995 (Rv. 491546 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE | Nullità ex legge n. 60 del 1963 - Estensione al contratto preliminare - Esclusione - Anticipato trasferimento del possesso - Irrilevanza - Assunzione dell'obbligo di trasferimento della proprietà da adempiere prima della scadenza del termine decennale - Nullità della clausola.
Stato
decisa il 1995-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491546-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE

Con riguardo agli alloggi assegnati ai lavoratori, secondo la disciplina della legge 14 febbraio 1963 n. 60, il divieto di alienazione prima del decorso di dieci anni dalla trascrizione dell'assegnazione in proprietà, sancito dal secondo comma dell'art. 29, non è applicabile anche al contratto preliminare, che, anche quando determini l'anticipato trasferimento del possesso, ha efficacia meramente obbligatoria, e, nel caso in cui l'obbligo di trasferimento della proprietà dell'immobile debba essere adempiuto (dal promittente venditore) prima della scadenza del predetto termine decennale, determina, quindi, solo la nullità della clausola sul termine di esecuzione del contratto preliminare, a meno che questa (clausola) non debba ritenersi essenziale e la sua nullità non debba essere estesa all'intero contratto, ai sensi dell'art. 1419 cod.civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Legge 14/02/1963 num. 60 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)